(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 16 dell'8 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1. Il presente regolamento,  in  applicazione  dell'art.  30  della
legge  regionale  29  maggio  1996, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere), definisce i requisiti  igienico-sanitari,
ivi  compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed
agli scarichi, nonche'  i  requisiti  di  sicurezza  delle  strutture
ricettive  disciplinate  dalla  legge stessa, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
26  marzo  1980,  n.  327  (Regolamento  di esecuzione della legge 30
aprile 1962, n.  283,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), per i  requisiti  dei  locali  destinati
alla  preparazione,  somministrazione, deposito e conservazione degli
alimenti e delle bevande.